Cambia il codice del turismo: tutte le novità

Risarcimento dei danni morali, più severità contro le truffe, meno burocrazia per aprire bar e ristoranti: tutti i nuovi diritti dei vacanzieri...

Il nuovo codice del Turismo. Il nuovo codice del Turismo (decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011, pubblicato sul supplemento ordinario n. 139 della Gazzetta Ufficiale del 6 giugno). Entrato in vigore il 21 giugno scorso, è formato da quattro articoli e da un allegato di 69 disposizioni che cambiano il turismo italiano e, soprattutto, la vita dei turisti.

Le novità. Tra le novità introdotte: il riconoscimento del “danno morale da vacanza rovinata”, un fondo ad hoc per fruire dei buoni vacanza, nuove regole per proteggere dalle truffe (anche online), più competitività per le imprese turistiche e per l’offerta turistica italiana ecc.

Il sistema di rating. Con il nuovo codice bed & breakfast, motel, campeggi, rifugi alpini e villaggi turistici saranno classificati con le stelle, le stesse che definiscono la qualità degli alberghi. In più, grazie a un sistema di rating che consente la misurazione e la valutazione del servizio, i clienti potranno dire la loro sulla struttura in cui sono stati in vacanza.

Impresa turistica. A bar, ristoranti e, più in generale, alle imprese che vendono cibi e bevande e che puntano al soddisfacimento delle esigenze del turista, si riconosce il titolo di “impresa turistica”: in questo modo potranno godere delle agevolazioni fiscali e dei benefici previsti dalla legge. Inoltre, burocrazia più semplice per chi vorrà avviare un’impresa di questo tipo: d’ora in poi sarà sufficiente la segnalazione certificata d’inizio attività (Scia).

Comitato permanente di promozione del turismo. Per coordinare tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore del turismo, nasce il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, presieduto dal ministro del Turismo.

Buoni vacanza. D’ora in poi i buoni vacanza, i voucher riconosciuti a famiglie a basso reddito per poter usufruire di un contributo statale pari al 45% del costo della vacanza, vengono istituzionalizzati: saranno finanziati con l’8 per mille destinato allo Stato. Il Codice prevede anche l’istituzione del “Fondo buoni vacanze”, finanziato dai privati e dai risparmi di imprese e istituzioni. Per info sui buoni vacanze, c’è il sito buonivacanze.it.

Danno morale. Grossa novità rispetto al passato, il riconoscimento del “danno morale da vacanza rovinata”. Che cosa significa: fino a ora si riconosceva solo il danno materiale, derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto di vendita del pacchetto turistico. Con le nuove norme, invece, è previsto chiaramente anche il risarcimento per il danno morale provocato dalla vacanza rovinata. In casi come questi la prima cosa da fare è, già nel corso del viaggio, denunciare agli organizzatori, per iscritto, la situazione. In seguito sarà utile individuare eventuali testimoni che confermino i fatti, munirsi della documentazione probante dei danni e dei fatti. Appena rientrati, contattare il tour operator, la compagnia aerea (in caso di perdita di bagagli evidenziare il fatto subito all’aeroporto in cui non sono stati trovati i bagagli) ed inviare una raccomandata con cui si richiede il risarcimento dei danni subiti. In mancanza di risposta e/o accordo non resta che iniziare una causa per tutelare i propri diritti.

Multiproprietà. Il nuovo Codice disciplina anche le multiproprietà, tutelando gli acquirenti e uniformando le norme italiane a quelle europee. Tra le novità: maggiore trasparenza dei contratti, più tutela degli acquirenti, estensione della multiproprietà anche a beni diversi dagli immobili come chiatte, roulotte, navi da crociera ecc.

Secondo Adiconsum le novità più importanti relative alle multiproprietà sono:

1. La tutela del consumatore si estende anche ai contratti multiproprietà con una durata minima di un anno. La precedente normativa prevedeva una durata minima di tre anni.
2. La tutela non riguarda solo i beni immobili (case, villette, ecc.), ma anche beni mobili (navi, roulotte, ecc.), se adibiti ad alloggi.
3. La nuova norma impone anche un’adeguata pubblicità per tutti i “contratti accessori” (contratti di finanziamento, pulizie, utilizzo impianti sportivi, ecc.) collegati alla multiproprietà.
4. Il diritto di recesso si esercita entro i 14 gg. successivi alla stipula del contratto (vecchia norma 10 gg.) e il formulario da utilizzare per tale recesso deve essere allegato al contratto e non può essere oneroso per il consumatore.
5. Se tale formulario non viene consegnato alla stipula del contratto il periodo di tempo per il diritto di recesso si allunga ad 1 anno e 14 giorni.
6. Il ripensamento diventa di 3 mesi e 14 gg. se mancano altre informazioni precontrattuali.
7. La rescissione del contratto multiproprietà comporta l’automatica rescissione di tutti i contratti accessori.
8. Non è possibile chiedere anticipazioni temporali di pagamento delle rate concordate nel contratto multiproprietà, né imporre versamenti non concordati.
9. È diritto del consumatore ricevere – almeno 14 prima della scadenza di pagamento – una richiesta scritta con l’importo esatto della rata da pagare. Il consumatore, dopo il pagamento di almeno due rate, può rescindere unilateralmente il contratto senza incorrere in penali.
10. Sono state inasprite le sanzioni amministrative, portando quelle pecuniarie sino a cinquemila euro e allungando la durata della sospensione del servizio fino a sei mesi.

Vacanze online. Uno degli interventi più significativi sul fronte della tutela dei consumatori riguarda la vendita di pacchetti di vacanze online. La rete, soprattutto in passato, è stata un settore a rischio, sia per la presenza di operatori non autorizzati sia per l’impossibilità di ottenere un risarcimento diretto di caso di servizio non corrispondente a quello acquistato. Dal 21 giugno, invece, per legge la vendita di pacchetti online è equiparata alla vendita in agenzia. In caso di offerta non corrispondente alla realtà del servizio è il venditore a essere unico responsabile nei confronti dell’acquirente. Più facile, quindi, ottenere l’eventuale risarcimento se la struttura alberghiera e/o la tipologia dei servizi non corrispondono a quelli previsti dal pacchetto.

Polizze assicurative. Finora, il turista che doveva rientrare da Paesi extraeuropei forzatamente o a causa di insolvenza dell’operatore, poteva ricevere un risarcimento dal Fondo nazionale di garanzia. Non esistevano forme di rimborso per viaggi rovinati a causa di emergenze, imprevisti e inadempienza dell’organizzatore. Ora invece si stabilisce che, accanto al Fondo di garanzia, il turista potrà essere assistito da polizze assicurative che garantiscano rientro immediato dall’estero, in caso di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore o dell’intermediario, e che assicurino assistenza anche dal punto di vista economico. In caso di fallimento dell’intermediario-organizzatore, si potrà arrivare anche al rimborso del prezzo versato per il pacchetto.

Call center. Contestualmente all’attivazione della Carta dei diritti del turista, nasce anche un nuovo call center, Easy Italia (tel. 039039039), attivo tutti i giorni dalle 9 alle 22, con operatori che rispondono anche in inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese e russo. Inoltre, da 20 anni è attivo il Telefono Blu Consumatori (tel. 059.4730806) che raccoglie tutte le lamentele degli utenti e li segue nelle pratiche di risarcimento in caso di disservizi e inadempimenti.

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