Treni, aumentano le tutele per chi viaggia

L’Autorità di regolazione dei trasporti è il nuovo organismo che si occupa della difesa dei diritti di chi si sposta in treno: per chi non rispetta i loro diritti, sanzioni fino a 20 mila euro

Una nuova Authority per pendolari e viaggiatori occasionali. Ritardi, coincidenze perse, soppressione dei treni, responsabilità sui bagagli: a chi non è capitato qualche imprevisto sui treni? Per tutelarsi da questi disagi ora i viaggiatori occasionali e i pendolari hanno a disposizione un’arma in più. Il 21 maggio scorso è entrato in vigore il decreto legislativo 70 del 17 aprile, che si occupa di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario e che regola la disciplina sanzionatoria in caso di violazioni dei diritti. Di chi si sposta in treno, ora, si occupa l’Autorità di regolazione dei trasporti, il cui ambito di azione spazia dai convogli regionali a quelli ad Alta velocità e include Ferrovie dello Stato, Italo-Ntv e tutte le altre aziende che operano in Italia.

Che cosa cambia. In caso di violazione dei loro diritti, i passeggeri possono presentare un reclamo e, decorsi trenta giorni, rivolgersi all’Autorità mediante una mail agli indirizzi art@autorita-trasporti.it oppure pec@pec.autorita-trasporti.it. Nel caso in cui l’Autorità accerti delle violazioni, applicherà sanzioni comprese tra i 150 e i 20 mila euro.

Quando si applicano le sanzioni. Le sanzioni andranno applicate in caso di mancata informazione sui ritardi, soppressione dei treni, violazione dell’obbligo di trasporto di biciclette, inefficienze nella vendita dei biglietti, inosservanza degli obblighi nel risarcimento dei danni a passeggeri e bagagli, scarsa assistenza ai passeggeri e in particolare ai disabili.

Fino a mille euro se non si può trasportare la bicicletta. Per l’inosservanza dell’obbligo relativo alla possibilità di trasporto delle biciclette a bordo treno, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione da 200 a 1000 euro.

No al sovrapprezzo se il biglietto si compra a bordo. Se le imprese ferroviarie non vogliono vendere i biglietti a bordo treno, devono darne comunicazione all’Autorità dei trasporti e rendere pubblica tale decisione. Mentre, stabilisce il decreto legislativo, “qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l’acquisto riguardi un servizio ricompreso nell’ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro”.

Per mancata assistenza, multe tra i 2 e i 10 mila euro. Per quanto riguarda i bagagli, in caso di inosservanza dell’obbligo di copertura assicurativa minima, sono previste sanzioni da 50.000 a 150.000 euro. Per ritardi, coincidenze perse e soppressioni, il decreto stabilisce che l’impresa ferroviaria dia ai passeggeri le informazioni sulle modalità di indennizzo e risarcimento: se questi obblighi non vengono rispettati, per ogni singolo caso l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione da 2.000 a 10.000 euro. Sono previste inoltre sanzioni da 2.000 a 10.000 euro per ogni singolo evento per il quale l’impresa ferroviaria sia responsabile di mancata assistenza al viaggiatore in caso di ritardo o interruzione del viaggio e di mancato rispetto dell’obbligo di fornire servizi di trasporto alternativo.

Maggiore attenzione per disabili e sicurezza. Il decreto disciplina inoltre le sanzioni per la violazione degli obblighi relativi ai diritti delle persone con disabilità, degli obblighi su sicurezza, reclami e qualità del servizio e degli obblighi informativi sui diritti dei passeggeri. Infine,  presenza di lesioni a un passeggero l’ammenda oscillerà tra i 10 e i 20 mila euro oltre ai danni arrecati alla salute.

 

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