TFR in busta paga, la mini guida

Chi può accedere all'integrazione e la procedura da seguire, con un occhio alla tassazione

I lavoratori dipendenti hanno la possibilità di integrare la propria retribuzione con una quota del trattamento di fine rapporto, come introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, con l’obiettivo di contribuire a far ripartire i consumi. Cerchiamo di capire cosa significa in termini di imposte.

Anticipo TFR, scelta vincolata fino al 2018. Il trattamento di fine rapporto, meglio conosciuto come TFR, è una somma riconosciuta al lavoratore subordinato nel momento di cessazione del proprio rapporto di lavoro e che matura ogni mese. Dal mese di marzo 2015 i dipendenti possono chiedere al proprio datore di lavoro di percepire questa quota di TFR mensile (ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile) all’interno della propria busta paga. Nel caso in cui decidano di esercitare questa possibilità, i lavoratori sono costretti a rispettare questa scelta in modo irrevocabile fino al 30 giugno del 2018. Come specificato dalla norma, la componente integrativa riconosciuta al lavoratore sarà assoggettata a tassazione ordinaria.

Chi e come può accedere all’integrazione. Cerchiamo di fare chiarezza su quali saranno i soggetti che possono usufruire di questa possibilità. Possono accedere all’integrazione i lavoratori dipendenti del settore privato che:

– hanno un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro;

– non appartengono al settore agricolo o domestico;

– non lavorano in contesti lavorativi sottoposti a procedure concorsuali e in aziende dichiarate in crisi.

Tassazione in regime ordinario. A livello di imposte, come già accennato, l’integrazione in busta paga è assoggettata a tassazione ordinaria. Questo significa che alle somme ricevute dal lavoratore viene applicata l’aliquota Irpef ordinaria stabilita dall’art. 11 del Dpr. n. 917/1986 con percentuali che vanno dal 23% fino al 43% in base ai relativi scaglioni di reddito. Nello specifico:

a) reddito annuale fino a 15.000 euro, 23%;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27%;

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38%;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41%;

e) oltre 75.000 euro, 43%.

Al contrario, nel caso in cui il trattamento di fine rapporto sia percepito al termine del rapporto di lavoro come è stato finora, le somme ricevute sono soggette a tassazione separata e godono di aliquota agevolata. Nello specifico la percentuale applicata al TFR è individuata tenendo conto del numero di anni e frazioni di anni di anzianità di servizio: successivamente l’Agenzia delle Entrate provvede a individuare con certezza la tassazione dovuta in base all’aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui maturato il diritto all’erogazione del TFR. Il calcolo della percentuale varia da soggetto a soggetto, ma il risultato è un’aliquota generalmente più bassa rispetto a quella ordinaria.

 

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