Il nuovo mondo del lavoro

Cambia l’articolo 18, più spazio all’apprendistato, nuovi ammortizzatori sociali: la riforma è legge, ecco cosa dice punto per punto...

Tutti la chiamano “riforma Fornero”. Il 27 giugno scorso, con il voto della Camera, è stata approvata la riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali, detta anche “riforma Fornero” dal nome del ministro, Elsa Fornero, che l’ha scritta e presentata. È un disegno di legge. I partiti della maggioranza che sostiene il governo (Pd, Pdl, Udc, Fli, Popolo e Territorio) il 9 luglio hanno proposto una serie di modifiche: dieci emendamenti che potrebbero anche finire nel decreto legge sullo sviluppo o nella “spending review”.

Il nodo dell’articolo 18. Con la riforma Fornero cambia, dopo oltre quarant’anni, l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che si applica alle imprese con più di 15 dipendenti e che in sostanza limitava quasi del tutto la possibilità da parte dell’azienda di licenziare un dipendente. Il vecchio articolo 18 prevedeva una sola sanzione qualora il giudice avesse accertato l’invalidità del provvedimento: la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno in misura pari alle mensilità dal licenziamento alla reintegrazione, con un minimo di cinque. Strada obbligata, dunque. D’ora in poi invece è prevista una gradazione delle sanzioni a seconda della gravità dei vizi del licenziamento. Si va dal reintegro con risarcimento integrale (com’era prima), a un’indennità risarcitoria, senza reintegro, che nel caso del licenziamento per cause economiche, va dalle 12 alle 24 mensilità, tenuto conto delle dimensioni dell’impresa, dell’anzianità di servizio del lavoratore, del comportamento delle parti durante la fase di conciliazione, che è obbligatoria (va fatta davanti alla commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro).

• Nel caso di licenziamento per «giustificato motivo oggettivo», cioè per cause economiche (esigenze tecniche, organizzative o produttive che portano l’impresa alla soppressione di uno o più posti di lavoro), si parlava fin qui di “reintegro automatico” perché era prassi quasi consueta che il giudice, accertata l’invalidità del provvedimento, disponesse la reintegrazione del dipendente licenziato nel posto di lavoro. Ora il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è sanzionabile con la reintegrazione in un solo caso: la «manifesta insussistenza» del fatto posto a base del licenziamento. «In altre parole, la reintegrazione dovrebbe essere limitata ai casi di assoluta pretestuosità del recesso. Tanto più che, anche in caso di manifesta insussistenza del fatto, il giudice “può” (non deve) reintegrare» (Sole 24 Ore).

• Per quanto riguarda il licenziamento per motivi disciplinari (quello disposto per giusta causa o giustificato motivo per la violazione di obblighi contrattuali) le norme previste dalla riforma, passando dal documento approvato dal Consiglio dei ministri al testo ufficiale del Senato, sono state cambiate, con una formula che rimette alla più ampia discrezionalità del giudice l’applicazione del reintegro. Al giudice infatti è consentita «una valutazione del tutto discrezionale della proporzionalità della sanzione applicata (cioè il licenziamento) rispetto all’infrazione commessa. Con la conseguenza di applicare a sua discrezione la sanzione conservativa, cioè il rientegro» (Sole 24 Ore).

• Resta sempre nullo il licenziamento discriminatorio, intimato per esempio per ragioni di credo politico, fede religiosa o attività sindacale. E nel caso in cui il giudice annulli il licenziamento perché lo considera discriminatorio, il datore di lavoro è obbligato a reintegrare il lavoratore e a pagargli un’indennità pari all’ultima retribuzione maturata dal momento del licenziamento all’effettiva reintegrazione (non inferiore a 5 mensilità). In alternativa al reintegro, il dipendente può chiedere il pagamento di 15 mensilità, con la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro.

Flessibilità in entrata: i contratti a termine. Sale da sei mesi a un anno la durata del primo contratto a termine, che non dovrà più contenere il cosiddetto «causalone», cioè quelle esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive che oggi devono essere indicate. Aumenta la durata delle pause obbligatorie tra un contratto e l’altro: l’obiettivo, in questo come in altri casi, è di evitare che questo tipo di contratto diventi un rapporto di lavoro dipendente mascherato. Cioè un rapporto continuato e di lavoro dipendente di fatto, senza però che il datore di lavoro si assuma gli oneri fiscali e contributivi che esso comporta. Per un contratto che dura meno di sei mesi l’intervallo passa da 10 a 20 giorni, per quelli più lunghi si arriverà a un mese. Se non viene rispettata la misura delle pause tra l’uno e l’altro, il rapporto viene trasformato in un contratto a tempo indeterminato.

• Proposta di modifica avanzata dalla maggioranza: affidare alla contrattazione tra le parti l’intervallo di tempo che deve intercorrere tra un contratto a termine e il successivo.

Novità per i co.co.pro. Anche nel caso del contratto a progetto la normativa è stata modificata per evitare che esso nasconda un contratto di lavoro subordinato. Il contratto di lavoro a progetto è riconducibile solo a progetti specifici (e non più anche a «programmi di lavoro o a fasi di questi ultimi», come previsto finora).

• Per i collaboratori a progetto (nel 2010, secondo l’Isfol – Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori –erano 676mila, con un reddito medio annuo inferiore ai 10mila euro: poco più di 800 euro al mese) arriverà una sorta di salario base, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro e, novità, non inferiore ai minimi contrattuali.

Stretta sulle “false” partite Iva. Nuovi vincoli per evitare che una partita Iva nasconda in realtà un rapporto di lavoro subordinato. Se ricorrono almeno due di questi presupposti: 1) la collaborazione ha una durata superiore a otto mesi nell’anno solare; 2) il corrispettivo costituisce oltre l’80% dei corrispettivi percepiti nell’anno solare; 3) il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro in una sede del committente, allora la prestazione deve essere considerata un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In tal caso, gli oneri contributivi sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore.

• Sono considerate vere partite Iva, e non rientrano nella stretta, quelle che hanno un reddito annuo lordo di almeno 18mila euro e quelle svolte da professionisti iscritti agli ordini.

• Proposta di modifica avanzata dalla maggioranza: calcolare nell’arco di due anni, e non di uno solo, gli otto mesi di lavoro con uno stesso committente e la soglia minima di reddito citata.

• Per partite Iva e per lavoratori a progetto (co.co.pro., vedi sopra) è previsto un aumento, dal 27 al 33%, dei contributi pensionistici. Tra le proposte di modifica della riforma Fornero avanzate dalla maggioranza, il rinvio di questo provvedimento al 2014.

L’apprendistato. Per combattere la precarietà, l’apprendistato diventa il principale canale d’accesso al lavoro per i giovani. Per le assunzioni dal 1° gennaio 2013, nelle aziende con meno di dieci dipendenti il rapporto tra apprendisti e professionisti non può superare quello di 1 a 1. Negli altri casi il numero di apprendisti da assumere non può superare il rapporto di 3 a 2.

• Per i datori di lavoro che occupano almeno dieci dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti deve essere subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro di almeno il 50% di apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (limite che scende al 30% nei primi 3 anni dall’entrata in vigore della legge).

• Tenendo conto come eccezioni delle attività stagionali, la durata minima del rapporto di apprendistato non dovrebbe essere inferiore a sei mesi.

• Proposta di modifica: inserire più apprendisti in tutti i settori produttivi, comprese le aziende di lavoro interinale.

Il contratto a tempo determinato costerà di più. Nel caso di un contratto a tempo determinato, il datore di lavoro pagherà un contributo addizionale dell’1,4% che servirà a finanziare l’Aspi (vedi sotto)

Ammortizzatori sociali, addio Cig straordinaria. Dal primo gennaio 2016 scomparirà la cassa integrazione straordinaria nei casi di fallimento dell’impresa, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni e nelle ipotesi di aziende sottoposte a sequestro o confisca (sarà sostituita dall’Aspi, vedi sotto). Resta la Cig ordinaria e una forma di mobilità transitoria che dal 2013 al 2016 accompagnerà i lavoratori espulsi dal mercato del lavoro con tutele per 8 mesi (fino a 50 anni di età) e fino a 16 mesi (sopra i 55), e con ammortizzatori in deroga che verranno ridotti di importo.

• Una proposta di modifica avanzata dalla maggioranza ripristina la Cig straordinaria per le aziende ammesse a procedure concorsuali (amministrazione straordinaria ecc.) con «prospettive di continuazione o ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione».

Ammortizzatori sociali, Aspi in arrivo. Nel 2013 – o nel 2014, se passerà la proposta di modifica della maggioranza – entrerà in funzione l’Aspi, la nuova Assicurazione sociale per l’impiego, che a regime, dal 2017 (o 2018), sostituirà indennità di disoccupazione e mobilità e interesserà lavoratori dipendenti, apprendisti, dipendenti pubblici con contratto a termine, artisti.

• L’Aspi durerà 12 mesi fino ai 54 anni e 18 mesi da 55 anni in poi. L’importo massimo sarà di 1.119,32 euro. Previsto un abbattimento del 15% dell’indennità dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo altri 6 mesi. In via sperimentale dal 2013 al 2015, il lavoratore potrà incassare l’indennità in un’unica soluzione per poter avviare un’attività di lavoro autonomo o imprenditoriale.

• Perderà il sussidio chi dovesse rifiutare un impiego la cui retribuzione sia superiore almeno del 20 per cento rispetto all’ indennità che percepisce. Niente pensione, sussidio di disoccupazione, assegno di invalidità per chi sta scontando pene per reati di terrorismo, eversione, mafia e strage.

Dalla mobilità all’Aspi. Esempio relativo a un quarantenne con 1.000 euro al mese che ha perso il lavoro. Con l’attuale regime di mobilità prende 753 euro al mese per 12 mesi (totale 9.040 euro), poi 640 euro per 24 mesi (15.360 euro): in totale l’assegno di mobilità corrisponde a 24.400 euro. Con l’Aspi a regime, dal 2017, prenderebbe 700 euro per sei mesi (4.200 euro) e poi 595 euro per altri sei (3.570): in totale l’assegno percepito con l’Aspi corrisponderebbe a 7.770 euro.

Genitori. Alle mamme lavoratrici saranno erogati dei voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting da spendere nella rete pubblica dei servizi per l’infanzia o nei servizi privati accreditati. Le madri ne potranno usufruire al termine del periodo di congedo di maternità e per gli undici mesi successivi in alternativa al congedo parentale.

• Il congedo di paternità diventa obbligatorio, ma solo per un giorno. A questo si aggiungono altri due giorni facoltativi, che però vanno a ridurre il monte delle 20 settimane di congedo della madre.

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