Vado a fare l’apprendista

Il nuovo contratto, porta d’ingresso nel mondo del lavoro. Vediamo in che cosa consiste, per i giovani e per le aziende...

Lavorando s’impara. «Ho l’impressione che ormai tutti i mestieri moderni, dal ricercatore quale sono io fino alle professioni tecnologiche, si imparino lavorando, immettendosi cioè in un circuito di lavoro dove mentre si opera si acquisisce e si affina sempre, periodicamente, la propria competenza. Un processo che la scuola non può replicare, un risultato che non può garantire» (Giuseppe de Rita, presidente del Censis).

Formazione e occupazione. «L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani» (articolo 1 del Testo unico sull’apprendistato, decreto legge del 14 settembre 2011).

Tre le tipologie di apprendistato:
1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. È riservato ai minori che sono usciti dai canali scolastici e ai giovani fino all’età di 25 anni, che in alternanza al lavoro seguono le attività formative definite dalle Regioni. La durata del contratto cambia in funzione della qualifica o del diploma da conseguire, ma in ogni caso il periodo formativo non può superare i tre anni (eccezione: fino a quattro anni per un diploma quadriennale regionale).
2. Approfondimento professionalizzante o contratto di mestiere. Per giovani nella fascia d’età tra i 18 e i 29 anni: l’attività lavorativa formativa si può svolgere all’interno dell’azienda, secondo le regole decise dal contratto collettivo (che fissa anche la durata del periodo formativo e il monteore annuo). In aggiunta a questo periodo di formazione, il lavoratore deve seguire i corsi organizzati dalle Regioni, per un massimo di 120 ore nel corso di un triennio. Tetto di durata di tre anni, che salgono a cinque per le figure professionali dell’artigianato.
3. Apprendistato di alta formazione e ricerca. Per giovani che devono conseguire un titolo di studio secondario o che stanno svolgendo gli studi universitari, un master, un dottorato di ricerca, ma anche un periodo di pratica presso gli studi professionali. La formazione si svolge secondo le regole definite dalle Regioni o, in mancanza, da intese raggiunte dai singoli datori di lavoro con le istituzioni universitarie.
• L’apprendistato “professionalizzante” (detto anche “contratto di mestiere”) è la forma contrattuale di riferimento. Nel 2010 ne sono stati registrati quasi 400mila contro i 142.500 delle altre due categorie.

Novità con Monti. L’articolo dedicato all’apprendistato nel progetto di legge di riforma del mercato del lavoro del governo Monti ipotizza la fissazione di una durata minima del periodo formativo (sei mesi) a eccezione degli apprendisti stagionali. Dovrebbe anche essere introdotto l’obbligo di conferma in servizio di un numero minimo di apprendisti come condizione per chi intende assumenrne altri.

A tempo indeterminato, ma flessibile. Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato: «Un’impostazione concettualmente invertita rispetto al passato: adesso è costruito per proseguire» (Alessandro Nucara, direttore generale Federalberghi). È però anche un contratto flessibile, perché al termine del periodo di formazione l’impresa può decidere se recedere dal rapporto (senza dover dare motivazioni al lavoratore, ma solo formale disdetta con l’opportuno periodo di preavviso), oppure proseguire il rapporto con le regole ordinarie.

Dall’apprendistato al lavoro. I dati degli ultimi anni dicono che tende ad aumentare il numero degli apprendisti che, una volta completato il periodo di formazione, rimangono in azienda con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Di poco superiori nel 2009 rispetto all’anno precedente (157.578 contro 157.315) sono aumenati in modo più consistente nel 2010 (all’incirca 177.000). Il settore di attività economica con il maggior numero di rapporti trasformati a tempo indeterminato è quello delle attività manifatturiere (quasi 51.000 contratti trasformati), seguito dal commercio (poco più di 42.000). Sul fronte opposto, la mancata trasformazione del rapporto di lavoro è passata dai 304.000 casi del 2008 ai 227.000 del 2010.

Duecento milioni di euro. A partire da quest’anno, il ministero del Lavoro destina annualmente una quota fino a 200 milioni di euro alle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, di cui il 50 per cento riservato prioritariamente alla seconda delle tre tipologie, cioè all’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.

Due mondi. Il paradosso del mercato del lavoro italiano: «Da un lato le aziende non riescono a trovare manodopera qualificata, dall’altro i ragazzi non riescono a trovare un’occupazione stabile. Con l’apprendistato questi due mondi finalmente possono incontrarsi» (Giorgio Guerrini, presidente di Confartigianato).

Job mismatch. «L’Italia, rispetto alla media europea, ha un elevato job mismatch, cioè la più alta incongruenza tra competenze acquisite con il titolo di studio e le funzioni svolte in ambito lavorativo, nonché le figure professionali richieste dal mercato» (Raffaele Bonanni, segretario generale Cisl).

Un incentivo per le aziende. Un contratto di apprendistato riconosce forti sgravi contributivi alle aziende che assumono e formano giovani apprendisti. E la Legge di stabilità 2012 ha introdotto una novità importante per le piccole imprese: per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo che va dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove  è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto (per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo resta comunque ferma l’aliquota contributiva ridotta prevista per questo tipo di contratti, che è del 10%).

A tutela dell’apprendista. Per evitare che i datori di lavoro intaschino i benefici contributivi senza svolgere la formazione, la legge prevede multe pesanti: devono essere restituiti i contributi previdenziali risparmiati (cioè la differenza tra i contributi effettivamente versati, pari al 10% del reddito dell’apprendista, e quelli conteggiati con l’aliquota, superiore, prevista da un normale contratto di lavoro subordinato), moltiplicati per due. Se la formazione è stata erogata ma sono state violate alcune norme dei contratti collettivi che la disciplinano, si prevede una sanzione che varia da 100 a 600 euro per ogni violazione. In caso di inadempimento dell’obbligo formativo, inoltre, il dipendente può chiedere la trasformazione del contratto di apprendistato in un contratto ordinario, facendo venire meno la possibilità per il datore di lavoro di esercitare il diritto di recesso alla fine del periodo formativo.

Quanti apprendisti. Un datore di lavoro non può assumere con contratto di apprendistato un numero di persone maggiore di quello delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso la sua impresa (con la riforma Monti il rapporto dovrebbe essere di 3 a 2). Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati può assumere un massimo di tre apprendisti.

Il tutor aziendale. La legge sull’apprendistato prevede la figura del tutor aziendale. Il tutor è la persona che ha il compito di affiancare l’apprendista, di trasmettergli le competenze necessarie, favorendo l’integrazione tra le iniziative formative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro, e di valutare la sua attività. Il tutor può essere: il titolare dell’impresa o un socio (se l’impresa ha meno di 15 dipendenti o è un’impresa artigiana); un lavoratore specializzato o qualificato, designato dall’impresa, con almeno tre anni di esperienza.

Tredicesima e ferie. La nuova versione dell’apprendistato ha debuttato alcuni giorni fa, dopo gli accordi tra imprese e sindacati, nel turismo e in altri settori. L’apprendista ha in sostanza le stesse garanzie del collega già qualificato, dalla malattia all’assistenza sanitaria, dalla previdenza complementare a tredicesima e ferie. Solo la busta paga è un po’ più bassa: nel terziario si parte dall’80 per cento. Nel settore del turismo, in particolare, via libera anche agli apprendisti stagionali: giovani che lavorano solo per alcuni mesi e completano il proprio percorso formativo negli anni successivi.

Sbloccare la disoccupazione. «Il contratto di apprendistato può davvero contribuire a sbloccare la disoccupazione giovanile e a evitare il ricorso a forme contrattuali di estrema flessibilità» (Santo Versace, imprenditore, deputato del Gruppo misto).

Per poter visualizzare i commenti devi accettare i cookie facoltativi, clicca qui per cambiare le tue impostazioni sui cookie.