Lavorare mezza giornata

Un’opportunità per le mamme, una chance in tempi di crisi: cos’è il part-time, come si attua, chi può farlo (e cosa cambia in busta paga)...

Figlio assunto col padre part-time. «Se passi al part-time assumiamo anche tuo figlio»: è la proposta di Nestlè Italia ai lavoratori dello stabilimento Perugina di San Sisto, presso Perugia, dove si fanno i Baci. Un patto generazionale in azienda, «a fronte dello slittamento delle pensioni, che rischia di sbarrare la strada alle occasioni di lavoro per i giovani».

Orario ridotto. Si considera “part-time”, o a tempo parziale, quel particolare contratto di lavoro con un orario ridotto rispetto a quello normale di 40 ore settimanali stabilito dalla legge, o anche meno, secondo quanto prevedono alcuni contratti collettivi.

Giovani, donne, anziani. «Il rapporto di lavoro a tempo parziale si è rivelato un valido strumento per incrementare l’occupazione di particolari categorie di lavoratori, come giovani, donne, anziani e lavoratori usciti dal mercato del lavoro. Si configura come un rapporto di lavoro stabile, non precario, che permette di soddisfare le esigenze di flessibilità delle imprese da una parte e di adattarsi a particolari esigenze dei lavoratori quali la conciliazione tra lavoro e famiglia» (dal sito inps.it).

I “forzati” e gli “entusiasti”. Il popolo del part-time è aumentato in questi anni (nel 2011 ha superato quota 3,5 milioni) «ma si allarga al suo interno la compagine dei “forzati” ad accettare la formula a causa della penuria di impieghi a tempo pieno: ormai è un testa a testa con gli “entusiasti” dell’orario ridotto, mentre prima della crisi i rapporti di forza erano ben marcati» (una netta maggioranza, il 60%, era rappresentata dai lavoratori felici della scelta, il 40% da coloro che accettavano questa formula in mancanza di meglio) (Francesca Barbieri, Il Sole 24 Ore).

Per mamme a tempo pieno. Part-time per le dipendenti con figli fino a un’età di 11 anni al gruppo Ascopiave (distribuzione di gas naturale): è un’opportunità offerta da un recente accordo sindacale siglato dall’azienda veneta. Alle mamme potrà essere concesso, se richiesto, il part-time a tempo determinato, rinnovabile automaticamente fino al compimento dell’undicesimo anno del figlio più giovane, oppure un’articolazione speciale dell’orario di lavoro per consentire la cura dei figli e la gestione familiare; ad esempio, una pausa pranzo di soli trenta minuti e l’abbandono del lavoro a un orario anticipato per potersi recare alle strutture nido o infantili per riprendere i figli.

Quote rosa al 78%. Secondo un’elaborazione del Centro studi Datagiovani, oggi gli addetti a tempo parziale sono il 5% in più rispetto al 2008, l’equivalente di oltre il 15% dell’occupazione totale. Le quote rosa sfiorano il 78%.

Flessibilità. Per le aziende la flessibilità del part-time si traduce nella possibilità di risolvere situazioni lavorative che non richiedono il pieno impegno del lavoratore, oppure per quei lavori che devono essere svolti solo in alcuni periodi dell’anno.

Un contratto individuale. Il contratto di lavoro part-time è un contratto individuale, di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, stipulato in forma scritta. Se il contratto è a tempo indeterminato, la durata della formula part-time può variare a seconda dei contratti nazionali di categoria e dei singoli accordi aziendali (in genere 24 o 36 mesi), al termine dei quali il lavoratore farà formale richiesta di rinnovo. Se l’azienda non risponde, il rinnovo è tacito.

C’è chi dice no. Il rifiuto del lavoratore di  trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il  proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce  giustificato motivo di licenziamento.

Il caso Perugina. In cambio dell’impegno ad assumere un figlio con contratto di apprendistato (a condizione che abbia il profilo professionale adatto alle esigenze della produzione), la Perugina proporrà ai circa 1.000 dipendenti dello stabilimento di San Sisto un cambiamento su base volontaria del contratto da full time a part-time di 30 ore medie settimanali.

Orizzontale o verticale. Il rapporto di lavoro part-time può essere:
– orizzontale: quando la riduzione d’orario è riferita al normale orario giornaliero (ad esempio: 5 ore invece di 7 ore e mezzo);
– verticale: quando l’attività lavorativa si svolge a tempo pieno ma solo in alcuni periodi nel corso della settimana, del mese, dell’anno (ad esempio: alcuni mesi all’anno o tre giorni alla settimana);
– misto: quando si combinano il part-time orizzontale e quello verticale (ad esempio: alcune giornate lavorative a orario ridotto e alcuni periodi a orario normale)

Dopo la riforma Biagi. Con la riforma Biagi del 2003, la normativa sul lavoro part-time è stata resa più flessibile e meno formale. Per esempio, non è più obbligatorio stabilire all’interno del singolo contratto il limite massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili al giorno o nell’anno. E, entro limiti predeterminati, è possibile una variazione della distribuzione dell’orario di lavoro (la riforma ha distinto tra “clausole flessibili”, che si riferiscono a modifiche nell’orario del part-time orizzontale – per esempio da 4 ore al giorno per cinque giorni, a 3 ore per tre giorni e 5 ore e mezzo per due – e “clausole elastiche”, relative a modifiche del part-time verticale o misto. Anche per stipulare queste clausole è necessario il consenso del lavoratore).

Anche per gli statali. Il rapporto a tempo parziale può essere stipulato dalla generalità dei lavoratori e dei datori di lavoro. È possibile ricorrervi anche nel settore pubblico, dove però non si applicano le modifiche introdotte dalla riforma.

Lo stipendio. Il lavoratore part-time ha diritto alla stessa retribuzione oraria del lavoratore a tempo pieno, anche se la retribuzione, l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio e maternità vengono calcolati in maniera proporzionale al numero di ore lavorate, salvo che i contratti collettivi non stabiliscano calcoli diversi.

Le ferie. Il diritto alle ferie per il personale part-time è identico a quello della generalità dei dipendenti inquadrati allo stesso livello. Però per la durata bisogna distinguere:
– nel part-time orizzontale, la durata è la stessa prevista per i lavoratori a tempo pieno;
– nel part-time verticale o misto, il dipendente ha diritto a un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nel corso dell’anno.

Uomini e donne, le differenze. Netto divario nelle motivazioni di chi sceglie il tempo parziale tra uomini e donne: i primi dichiarano obiettivi di benessere personale (avere più tempo libero), studio o per svolgere un secondo lavoro; le seconde scelgono la formula per seguire i figli o altri familiari non autosufficienti (dall’indagine del Centro sudi Datagiovani).

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